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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

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Regno d'Italia 27 occorrenze
  • 1933
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

La denunzia di smarrimento non rende responsabile l'istituto che paga l'assegno circolare al detentore prima della notificazione del decreto

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Dei titoli speciali dell'Istituto di emissione.

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Sui vaglia dichiarati inefficaci non sono dovuti interessi all'Istituto.

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Esso è pagabile a vista presso qualsiasi filiale dell'Istituto.

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Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

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Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di

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Il vaglia cambiario, se l'Istituto ne sia richiesto, deve essere emesso con la clausola « non trasferibile » con gli effetti di cui all'art. 43.

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come rappresentante dell'Istituto.

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Il vaglia cambiario non può essere rilasciato se non contro versamento nelle casse dell'Istituto del corrispondente valore in biglietti di banca o in

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La notificazione del decreto deve essere fatta ad uno dei più vicini stabilimenti dell'istituto, il quale, a spese del ricorrente, ne darà subito

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All'assegno di corrispondenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano le disposizioni per l'assegno bancario libero dell'Istituto di

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Il ricorso deve essere fatto al presidente del tribunale del luogo in cui sia uno stabilimento dell'istituto emittente o al pretore del luogo in cui

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La mancanza di autorizzazione non pregiudica i diritti del portatore di buona fede di ottenere dall'Istituto emittente il pagamento della somma e di

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Al vaglia cambiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano le disposizioni per l'analogo titolo dell'Istituto di emissione, ad

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La Banca d'Italia può consentire ai propri corrispondenti di emettere assegni bancari piazzati, cioè pagabili presso una sola filiale dell'Istituto

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Il decreto deve essere notiticato alla filiale dell'Istituto esistente nel luogo in cui trovasi il tribunale che ha emesso il decreto, affinchè, a

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Le disposizioni sugli assegni circolari e sui titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia contenute in

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L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito, a ciò autorizzato dall'autorità competente, per somme che

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L'assegno bancario libero della Banca d'Italia è un titolo di credito all'ordine emesso, per conto dell'Istituto, e contro versamento del

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alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, allegate al presente decreto e firmate, d'ordine

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sottoscrizione dell'istituto emittente.

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L'assegno bancario libero, redatto su carta filigranata, ha un numero progressivo di emissione tanto dell'Istituto trattario quanto del

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ricorso al presidente del tribunale del luogo ove sia una filiale dell'Istituto, che si proceda all'ammortamento del titolo. Il ricorso deve contenere la

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, menzionando i dati del vaglia, ne pronunzia l'ammortamento e autorizza l'Istituto a pagarlo decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del

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in cui il vaglia è emesso; 5° la sottoscrizione dell'Istituto.

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imputabile all'Istituto, non sia ancora pervenuta notizia del decreto.

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l'assegno, alla filiale dell'Istituto cui esso è aggregato, perchè questa, dopo di aver munita la matrice del visto, la faccia pervenire, ove non sia

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